Costituzione Comitato Etico Interaziendale ASO S.Croce e Carle, AA.SS.LL CN1, CN2 e AT per il triennio 2017-2020
Avviso pubblico per la composizione del comitato etico per il triennio 2017-2020
Leggi tuttoLa rottamazione delle cartelle esattoriali
Il decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, ha introdotto il nuovo istituto della “definizione agevolata dei ruoli”, più comunemente definita “rottamazione delle cartelle esattoriali”.
La sanatoria riguarda i ruoli affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015.
Leggi tuttoLa comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria: istruzioni operative
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto, firmato in data 1° settembre, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” includendo gli psicologi. Nel pdf allegato un vademecum sulla registrazione e sull’utilizzo del sistema per lo svolgimento degli adempimenti.
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Iscrizione al sistema T.S. (entro il 31/10/16) e opposizione orale pazienti (entro il 14/11/16)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre scorso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati da parte dei nuovi soggetti obbligati, tra cui anche gli iscritti agli Ordini degli Psicologi. Le specifiche tecniche dettate dal decreto saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del Sistema tessera sanitaria.
Ai fini di adempiere all’obbligo di invio dei dati, il Decreto stabilisce che i nuovi soggetti obbligati, tra cui gli iscritti agli Ordini degli psicologi, dovranno richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze le credenziali di accesso al Sistema entro il prossimo 31 ottobre, accedendo alla specifica funzione presente sul sito predisposto.
Il Ministero verificherà la correttezza dei dati contenuti nelle richieste pervenute accedendo agli elenchi preventivamente resi disponibili dai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. In caso di esito positivo, il Ministero invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista richiedente le relative credenziali di accesso. Al contrario, in caso di esito negativo, comunicherà al richiedente, sempre a mezzo di posta elettronica certificata, di non poter rilasciare le relative credenziali.
Si sottolinea quindi che, ai fini dell’iscrizione al Sistema tessera sanitaria, il professionista deve essere preventivamente munito di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il decreto ha inoltre specificato che, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2016 dai nuovi soggetti tenuti all’obbligo di invio dei dati (tra cui gli iscritti agli Ordini degli psicologi), i pazienti potranno opporsi oralmente, secondo le modalità analizzate nel precedente Focus, a partire dalle fatture emesse dal prossimo 14 novembre.
Si rettifica quindi quanto riportato nel nostro precedente focus intitolato “Opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria” nel quale, prudenzialmente, si stabiliva quale data di partenza per l’esercizio del diritto di opposizione verbale da parte dei pazienti il giorno 27 settembre. Coloro i quali hanno adempiuto all’ eventuale opposizione verbale da parte dei loro pazienti già con riferimento alle fatture emesse a partire dal 27 settembre scorso, hanno comunque applicato correttamente la norma favorendo il diritto dei loro pazienti.
Leggi tuttoOpposizione alla trasmissione Sistema Tessera Sanitaria
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, che per la prima volta ha disciplinato le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei professionisti operanti nel settore sanitario, ha stabilito che tutti i cittadini che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del Sistema Tessera Sanitaria e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle proprie spese mediche.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha emanato due specifici provvedimenti, un primo in data 31 luglio 2015 ed un secondo in data 29 luglio 2016, nei quali ha disciplinato le modalità operative attraverso le quali il cittadino può far valere il proprio diritto di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Nella sostanza sono state individuate tre modalità tecniche attraverso le quali il cittadino può opporsi alla trasmissione dei propri dati:
1. Richiesta verbale al professionista erogante la prestazione medica;
2. Registrazione al sito www.sistemats.it
3. Invio di uno specifico modulo all’Agenzia delle Entrate.
Si sottolinea che solo con riferimento alla prima modalità di esercizio del diritto di opposizione il professionista ha un ruolo attivo e deve adempiere a specifici obblighi di legge.
Nel file allegato il commercialista di OPP approfondisce le tre modalità indicate dall’Agenzia dell’Entrate.
Leggi tuttoObbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria estensione agli iscritti agli ordini degli psicologi
Come già anticipato nel nostro focus del 18 luglio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato in data 1° settembre il decreto con il quale è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”, necessari al fine di portare a completamento il progetto “730 e Unico PF precompilati”.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso.
Si ricorda che con il termine “Progetto 730 e Unico PF precompilati” si identifica un nuovo servizio che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti a partire dall’anno 2014, attraverso il quale, accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile visualizzare il proprio modello 730 o il proprio modello Unico PF parzialmente precompilati nelle sezioni relative ai redditi conseguiti nell’anno ed agli oneri detraibili sostenuti nell’anno, tra i quali le spese sanitarie.
Fino allo scorso anno, erano obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” solo gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Ministeriale firmato in data 1° settembre, sono obbligati alla trasmissione dei dati anche:
1. gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
2. gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
3. gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
4. gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
5. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del Dlgs. N. 46/97;
6. gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di vendita al pubblico di farmaci.
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati già a partire dai modelli precompilati 730/2017 e Unico PF 2017.
La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Quindi, per le spese sostenute nell’anno 2016, la comunicazione dei dati al sistema dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.
Nei prossimi giorni gli Ordini Professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici di radiologia medica, provvederanno a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati dei loro iscritti in modo tale che i singoli professionisti possano procedere alla loro iscrizione al Sistema.
Fino ad allora il sistema non sarà accessibile a queste figure professionali.
I dati che dovranno essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria per ogni singola fattura emessa nell’anno 2016 saranno i seguenti:
1. Numero di partita Iva dello Psicologo;
2. Data di emissione della fattura;
3. Numero della fattura;
4. Data del pagamento;
5. Codice fiscale del paziente;
6. Tipologia di spesa (occorrerà scegliere un codice all’interno di una specifica leggenda presente nel portale);
7. Importo della fattura.
Ottenuto l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria attraverso l’iscrizione al sito www.sistemats.it, il professionista potrà decidere di inviare autonomamente i dati o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo all’invio degli stessi (il commercialista per esempio).
L’invio dei dati potrà avvenire in due modalità:
1. “Modalità sincrona”: vengono trasmessi individualmente i dati di ogni singola fattura;
2. “Modalità asincrona”: viene trasmesso un unico file contenente i dati di una molteplicità di fatture. Tale file deve essere predisposto secondo specifiche modalità previste dal sistema TS.
Nei prossimi giorni, solo dopo che il sistema sarà accessibile anche agli iscritti agli Ordini degli Psicologi, sarà cura dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte pubblicare un breve vademecum con tutte le informazioni tecnico/operative affinché ogni singolo professionista possa iscriversi al sistema ed adempiere al nuovo obbligo in maniera del tutto autonoma.
Comunicazione del reddito professionale conseguito nellâanno 2015 e versamento del saldo dei contributi ENPAP 2015 scadenza prevista per il 03 ottobre 2016
Entro lunedì 3 ottobre 2016 occorre comunicare telematicamente all’Enpap il reddito netto professionale conseguito nell’anno 2015, unitamente ai relativi ricavi, e procedere al versamento di quanto dovuto a titolo di saldo dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Si ricorda che entro il primo marzo 2016 (o nei mesi successivi in caso di opzione per la rateazione) si è già provveduto a versare l’acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Rilevano ai fini del conteggio dei contributi previdenziali Enpap tutti i redditi conseguiti nell’esercizio della professione di psicologo in una delle seguenti forme:
1. Attività svolta con Partita Iva;
2. Partecipazione in Associazione Professionale;
3. Prestazioni occasionali;
4. Collaborazioni coordinate e continuative;
5. Attività di intramoenia.
Sul reddito netto professionale conseguito con una delle modalità sopra indicate sono dovuti i seguenti contributi Enpap:
1. contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto professionale, con un minimo di Euro 780,00;
2. contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati, con un minimo di Euro 60,00.
La comunicazione dei dati reddituali può avvenire esclusivamente online accedendo alla propria area riservata del sito Enpap (www.enpap.it) nella sezione “Posizione contributivaComunicazioni reddituali”.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale con Partita Iva, i dati da inserire nel format del sito possono essere facilmente reperiti nel modello Unico 2016/redditi 2015. In particolare, al fine di identificare il rigo corretto della dichiarazione in cui trovare il dato richiesto, occorre distinguere il regime fiscale adottato dal professionista:
1. Regime ordinario: il reddito professionale è indicato all’interno quadro RE della dichiarazione nel rigo RE21 – colonna 2, mentre l’ammontare dei ricavi è indicato nel rigo RE2 – colonna2;
2. Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex regime dei minimi): il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM6 – colonna 1, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM2 – colonna 2;
3. Regime forfettario: il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM22 – colonna 5, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM22 – colonna 4;
In fase di comunicazione dei dati reddituali occorre anche specificare l’eventuale presenza di una causa di riduzione del contributo soggettivo minimo dovuto. Le cause di riduzione previste dall’Ente sono le seguenti:
1. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che svolge anche attività di lavoro dipendente;
2. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato Enpap;
3. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio;
4. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che per almeno sei mesi ha avuto inattività professionale dovuta a causa di malattia;
5. Riduzione ad un terzo del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 260,00) per il professionista iscritto all’Enpap da meno di tre anni e con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni.
6. Riduzione ad un quinto del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 156,00) per il professionista che ha conseguito nell’anno 2015 un reddito netto professionale inferiore ad Euro 1.560.
Una volta confermati i dati inseriti, il sistema provvederà a conteggiare quanto dovuto a titolo di saldo per l’anno 2015, detraendo automaticamente dai contributi dovuti per l’anno l’importo già versato a titolo di acconto entro il primo marzo 2016.
Si ricorda che una volta che il sistema ha conteggiato l’importo dovuto a titolo di saldo, al fine di completare l’operazione, occorre procedere con l’invio della comunicazione telematica.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti a saldo, è possibile procedere con diverse modalità:
1. F24 – questa modalità di pagamento è particolarmente indicata per coloro i quali hanno a disposizione un credito tributario poichè tale credito può essere compensato con il relativo debito Enpap;
2. Bollettino M.Av. – il bollettino viene generato dal sistema una volta inviata la dichiarazione reddituale;
3. Bonifico bancario – il codice Iban per il bonifico è reperibile sul sito dell’Enpap;
4. Carta di credito Enpap.
Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell’Enpap www.enpap.it
Comunicato – Terremoto in centro Italia
Al momento è in partenza la colonna mobile del Piemonte, nella quale è presente un team di psicologi dell’emergenza coordinati dalla collega Donatella Galliano (presidente di Psicologi per i popoli e coordinatrice del Gdl Psicologia dell’emergenza di OPP).
È fondamentale evitare azioni scoordinate da parte di chiunque. Rimarremo in contatto con la collega Galliano che ci fornirà pronte informazioni su eventuali necessità sul campo da diffondere ai colleghi piemontesi.
Alessandro Lombardo
Presidente Ordine Psicologi Piemonte
LâAgenzia delle Entrate attiva il servizio gratuito di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 1° luglio 2016, ha attivato sul suo sito internet una sezione che permette a tutti i contribuenti, attraverso un’applicazione web, di generare, trasmettere e conservare le fatture in formato elettronico, emesse sia nei confronti di privati che delle Amministrazioni pubbliche.
Allegato 1
La detraibilitĂ /deducibilitĂ delle spese per i corsi di specializzazione
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015, meglio conosciuta con il nome di “Legge di stabilità 2016”, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria o di scuole di specializzazione post-universitaria ha subito una significativa variazione.
Fino al 31.12.2014, con riferimento alle Università private ed alle Scuole di specializzazione post-universitaria private, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse ed ai contributi delle Università statali, individuate con i seguenti criteri:
1. Identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università privata con i corsi tenuti presso un’Università statale;
2. Equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università privata, con i corsi, identici o affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove aveva sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa Regione.
A partire dal 01.01.2015, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di stabilità 2016, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
1. Università statali;
2. Università o Scuole private, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con l’introduzione della nuova disciplina si è quindi voluto fornire un riferimento “certo e preciso” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università e Scuole di specializzazione private.
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, con il D.M. 29.04.2016 N. 288, ha quindi individuato l’importo massimo detraibile, in relazione al periodo d’imposta 2015, delle suddette spese suddividendole:
ď Per ciascuna area disciplinare di afferenza;
ď In base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
Con riferimento all’area “Nord” (che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna), la spesa massima detraibile al 19% dall’IRPEF dovuta è così suddivisa:
1. Spese per corsi Universitari privati di Psicologia: Euro 2.800,00
2. Spese per Scuole di specializzazione private: Euro 3.700,00
Le spese continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.
Gli importi sopra evidenziati saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si evidenzia che le spese sostenute per la scuola di specializzazione da parte degli Psicologi titolari di Partita Iva sono deducibili dal reddito professionale come “costi di formazione ed aggiornamento”, nel limite del 50% spesa effettivamente sostenuta.
Entro la fine dell’anno 2016 dovrebbe essere emanato un decreto che rende deducibili tali costi al 100% dal reddito professionale.
La deducibilità dal reddito professionale, in alternativa alla detraibilità del 19% dall’IRPEF, risulta estremamente conveniente per tutti i professionisti titolari di Partita Iva che hanno aderito al “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” o al vecchio “Regime dei Contribuenti minimi”, per i quali non è possibile usufruire delle tradizionali detrazioni IRPEF, tra cui quelle legate alle spese di istruzione.