27 gennaio – Giorno della Memoria
Il 27 gennaio si rende omaggio alla Memoria delle Vittime della Shoah.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte riafferma il suo incrollabile impegno a contrastare l’antisemitismo, il razzismo e altre forme di intolleranza interpersonale, culturale e religiosa.
L’OPP condivide una responsabilità collettiva volta all’integrazione, al rispetto delle differenze, alla creazione di occasioni di riflessione sulle cause e sulle conseguenze dei decenni di genocidio che hanno influenzato dolorosamente la storia dell’umanità.
Nelle loro attività professionali le Psicologhe e gli Psicologi lavorano per promuovere nelle persone un senso critico contro la violenza e lo sviluppo del concetto di giustizia.
#WeRemember
«I mostri esistono,
ma sono troppo pochi per essere davvero pericolosi.
Sono più pericolosi gli uomini comuni,
i funzionari pronti a credere e obbedire senza discutere…»
Primo Levi, Se questo è un uomo
Leggi tuttoOpp sigla il Protocollo d’Intesa SICURSE’
Il Presidente Giancarlo Marenco martedì 11 gennaio nella Sala delle Colonne del Comune di Torino ha firmato il Protocollo d’Intesa SICURSE’ – Percorso di supporto e rielaborazione dell’esperienza di bullismo – con la Procura per i minorenni, l’USR, il Comune di Torino, l’ASL Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino e le Associazioni del Terzo settore.
Focus – Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Si allega il documento in formato .PDF
Leggi tuttoPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE REGIONALI PROFESSIONALITA’ SANITARIE PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI VALIDE PER L’ ANNO 2023
Si segnala che dal seguente link
https://www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale/
è possibile accedere all’informativa utile per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie regionali delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI valide per l’anno 2023, in gestione al Comitato Zonale di Torino ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
Si ricorda che le domande di inclusione nelle graduatorie anno 2023 delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI gestite dal Comitato Zonale di Torino valide l’ambito della Regione Piemonte dovranno essere compilate ed inviate on line, tramite il portale web ISON al quale si accede attraverso il seguente link:
https://tocz-graduatorie.iscrizioneconcorsi.it/
Il portale è disponibile, per coloro che non fossero già registrati, per la registrazione utente e la consultazione del manuale delle istruzioni (per la registrazione e la compilazione).
Dal 1° gennaio 2022 sino al 31 gennaio 2022 sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio della domanda.
REQUISITI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA (ART 19 A.C.N. DI CATEGORIA 31.03.2020)
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (31.01.2022), i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla U.E. incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’albo professionale;
c) diploma di laurea in psicologia, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione post lauream, universitario, previsto nell’Allegato 2 A.C.N. 31.03.2020, o scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R..
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia e per la disciplina di psicoterapia” (art.19, comma 4, A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i.).
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
– fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
– fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle quote “A”e “B” del fondo di previdenza generale ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale-APP);
– essere titolari, a prescindere dal numero delle ore, di incarico a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale professionista sanitario.
Ciascuna domanda dovrà riguardare una sola area disciplinare; pertanto, da parte del professionista psicologo/psicoterapeuta che intenda iscriversi ad entrambe le graduatorie per le due discipline (psicologia – psicoterapia) dovranno essere presentate domande distinte.
Leggi tuttoConsegnate le 6 borse di studio dello Specchio dei Tempi alle giovani Psicologhe
Si è svolta ieri mattina presso la sede dello Specchio dei Tempi, la cerimonia di consegna delle sei borse di studio a favore di Psicologhe che potranno così frequentare una Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica.
Le borse di studio, rese possibili grazie a un lascito testamentario ricevuto da La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ONLUS, hanno un importo di 20mila (ciascuna).
Per l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, era presente la vicepresidente Georgia Zara.
Nelle foto, qui di seguito, sono ritratti alcuni momenti della cerimonia.
Leggi tuttoInformazioni in merito al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, pubblicato in G.U. il 26.11.21
La presente comunicazione ha puramente titolo meramente informativo. Non è pertanto una comunicazione di sospensione dall’esercizio della professione né una richiesta di comunicazione, da parte tutte le Iscritte e tutti gli Iscritti, dell’avvenuta somministrazione del vaccino o di produzione di documentazione al riguardo.
Desideriamo segnalare che il nuovo DL n. 172/21, pubblicato in G.U. il 26.11.2021, ha apportato significative modifiche alla normativa precedente relativa all’obbligo vaccinale come misura di contrasto alla pandemia di Covid-19, che coinvolgono anche gli Ordini sanitari.
In particolare, l’art 4 dispone quanto segue:
“Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).
- Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 , secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
- Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
- La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6.
- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
Alla luce delle disposizioni di legge sopra riportate, Ti evidenziamo che:
- Dal 15 dicembre 2021, per la nostra categoria professionale diventa obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (terza dose);
La titolarità degli accertamenti relativi all’adempimento degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, che prima era in capo alle Aziende Sanitarie, ora è assunta dagli Ordini sanitari; - L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria in ogni sua forma e deve essere annotato nell’Albo professionale;
- Per le Professioniste e i Professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Albo, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.
L’Ordine Nazionale parteciperà attivamente al Tavolo congiunto, istituito con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, al fine di stimolare ogni opportuno confronto sulle modalità applicative della normativa sopra menzionata e per avviare immediati contatti con le Autorità istituzionali competenti per definire ogni aspetto tecnico e operativo.
Leggi tutto20 novembre – Giornata mondiale dell’infanzia – World Children’s Day
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte vuole richiamare l’attenzione sul diritto delle persone minorenni ad essere ascoltate sulle questioni che le riguardono e sulle scelte che direttamente e indirettamente orientano e accompagnano la loro vita quotidiana e indirizzano il loro futuro.
Ascoltare è il presupposto del rispetto relazionale e della co-costruzione di un clima di fiducia e di condivisione di pensieri, emozioni, opinioni, comportamenti che conducono a scelte e a decisioni responsabili.
Nel benessere dell’infanzia e dell’adolescenza risiede il benessere dell’umanità.
“I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”
Antoine de Saint-Expuréry
Per saperne di più:
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
Allegati
Leggi tuttoMaster EBPA
L’Università degli Studi di Torino lancia una nuova iniziativa formativa unica: il Master di II livello in Evidence Based Psychological Assessment (EBPA)
In cosa consiste ?
EBPA è un Master Universitario di II livello che mira a formare i professionisti della salute mentale con l’obiettivo di fornire conoscenze avanzate e competenze indispensabili – sempre più richieste – nell’ambito della valutazione psicodiagnostica evidence-based.
I compiti di natura psicodiagnostica sono sempre più rilevanti per l’attività professionale dello psicologo clinico. L’offerta formativa, soprattutto privata, in questo senso è piuttosto ampia. Tuttavia, mentre la quasi totalità dei corsi di aggiornamento e dei master si concentrano sull’uso di specifici test psicologici, pochissimi mettono al centro il Processo di Assessment che è molto più ampio della somministrazione di uno o più strumenti.
I compiti di valutazione psicologica, certamente, necessitano di professionisti che siano in grado di conoscere, somministrare, valutare e interpretare alcuni strumenti psicologici validi, ma il semplice utilizzo in modo appropriato, benchè necessario per una buona valutazione,
non è sufficiente. Gli strumenti psicologici vanno saputi scegliere a seconda del compito, vanno saputi usare, i dati necessitano di essere integrati, soprattutto qualora divergano, le informazioni necessitano di essere restituite al cliente o all’inviante, e spesso è anche necessario stendere una relazione clinica. L’insieme di queste operazioni costituisce il processo di assessment psicologico che integra le fonti ed i metodi di indagine in un processo conoscitivo coerente e articolato.
Con l’obiettivo di formare le Psicologhe e gli Psicologi professionisti al complesso compito dell’Assessment Psicologico, fondato sulle più recenti e accreditate fonti scientifiche, Il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, attraverso il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Alessandro Zennaro, da anni leader nazionale e internazionale sull’argomento, offre da quest’anno un percorso di Master Universitario di II livello in Evidence Based Psychological Assessment.
La scadenza per l’iscrizione è prorogata al 15 dicembre 2021.
Con questo link è possibile visionare un brevissimo video di presentazione (3’) mentre le informazioni relative ai contenuti e alle pratiche di iscrizione possono essere reperite sulla pagina web del master.
Leggi tuttoRichiesta disponibilità “esperti in psicologia infantile” per ascolto di minori
La deadline per inviare la propria disponibilità è stata posticipata al 31 dicembre 2021!
Si allega:
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