Il âDecreto dignitĂ â ripristina lâesonero dallo split payment per i professionisti
Il DL 12 luglio 2018 n. 87, meglio conosciuto con il nome di “Decreto dignità”, ha ripristinato l’iniziale esonero dal meccanismo dello split payment con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta d’acconto Irpef.
Questo particolare meccanismo, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015, prevede che si deroghi all’ordinario sistema di riscossione e liquidazione periodica dell’Iva da parte del professionista; l’Iva contenuta in fattura non viene più pagata al professionista ma viene versata all’Erario direttamente dal cliente.
In sostanza il cliente, sia esso una pubblica amministrazione o uno degli enti soggetti a split payment, quando riceve la fattura da parte del professionista effettua due distinti pagamenti:
1. Il primo al fornitore, per il solo imponibile risultante dalla fattura;
2. Il secondo all’Erario, per l’Iva indicata in fattura.
Il meccanismo dello split payment, che in origine non trovava applicazione ai professionisti i cui compensi erano soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, è stato successivamente esteso anche a loro con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge, il meccanismo dello split payment non troverebbe più applicazione con riferimento alle fatture emesse dai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso (per esempio i professionisti). Con tale intervento normativo si è voluto evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dalla mancata riscossione dell’Iva.
Per quanto riguarda la definizione della data di entrata in vigore della nuova previsione normativa, occorre fare alcune considerazioni.
Il “Decreto dignità” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 luglio e le relative disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo, ovvero a partire dal 14 luglio.
L’esclusione dal meccanismo dello split payment troverà quindi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal giorno 14 luglio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto), ancorchè le fatture stesse siano riferite a prestazioni rese precedentemente.
Al contrario, le prestazioni per le quali è stata emessa fattura da parte di un professionista fino allo scorso 13 luglio 2018, continuano ad essere soggette al meccanismo dello split payment, anche se il corrispettivo viene pagato successivamente a tale data.
A livello contabile quello che cambia è il soggetto obbligato al versamento all’Erario dell’Iva applicata in fattura. L’obbligo di versamento non ricade più sulla Pubblica Amministrazione o sulla Società committente, ma torna in capo al professionista che vi dovrà provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni Iva periodiche). Il professionista tornerà quindi ad incassare il totale fattura (Imponibile + Iva), naturalmente al netto della ritenuta d’acconto.
Dal punto di vista della fatturazione, il professionista dovrà avere cura di non riportare più in fattura i riferimenti normativi propri dello split payment (Art. 17-ter del DPR 633/72), continuando comunque ad esporre l’Iva sul documento.
Modulistica sulla Privacy nuovo Regolamento GDPR
Nella sezione servizi – modulistica è disponibile la modulistica sulla privacy aggiornata secondo il nuovo Regolamento Privacy 679/2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) per i trattamenti sanitari su adulti e minori.
Troverete anche una bozza del registro dei trattamenti, documento che il professionista dovrà personalizzare e compilare per mappare i trattamenti di dati che avvengono nel suo studio.
Nei prossimi giorni verrà reso disponibile anche un modello per effettuare il data protection impact assessment ovvero la valutazione del rischio per quanto attiene all’elaborazione e conservazione dei dati sanitari e un modello per scrivere le lettere di incarico per i responsabili del trattamento dei dati (es. commercialista).
I quattro adempimenti sopra riportati sono richiesti dal GDPR A breve sarà inoltre disponibile nella biblioteca multimediale anche il webinar formativo che l’avv. Cristiano Michela ha curato per conto dell’Ordine Psicologi Piemonte sul tema GDPR.
Ricordiamo inoltre che per coloro che desiderassero un aiuto personalizzato per tutto ciò che riguarda gli adempimenti al GDPR relativi alla propria attività è stata stipulata una convenzione con l’avv. Cristiano Michela dello Studio Legale Pacchiana Parravicini.
Leggi tuttoGDPR Nuovi servizi per gli Iscritti
Gentile iscritt*,
Ti informiamo che nella seduta del 30 maggio 2018, il Consiglio dell’Ordine, al fine di assicurare l’applicazione della nuova normativa europea sul trattamento dei dati, affiderà l’incarico di consulenza ad un legale esperto in materia di privacy.
OPP si avvarrà del predetto professionista per realizzare e promuovere servizi dedicati agli iscritti, con particolare riferimento alla formazione – mediante l’organizzazione di corsi/webinar – ed alla consulenza, assistenza e supervisione, con una proposta di convenzione – rivolta ai singoli professionisti – alle migliori condizioni economiche possibili.
La predetta convenzione sarà presto disponibile sul sito dell’Ordine www.ordinepsicologi.piemonte.it alla pagina convenzioni.
Il CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – mette a disposizione due importanti documenti:
. il modello Unico per la prestazione professionale psicologica
. il template per il Registro dei Trattamenti
Qui il link
Ti auguriamo buon lavoro!
Il nuovo Regolamento Privacy 679/2016 â GDPR Nuovi servizi per gli Iscritti
Gentile iscritt*,
Ti informiamo che nella seduta del 30 maggio 2018, il Consiglio dell’Ordine, al fine di assicurare l’applicazione della nuova normativa europea sul trattamento dei dati, affiderà l’incarico di consulenza ad un legale esperto in materia di privacy.
OPP si avvarrà del predetto professionista per realizzare e promuovere servizi dedicati agli iscritti, con particolare riferimento alla formazione – mediante l’organizzazione di corsi/webinar – ed alla consulenza, assistenza e supervisione, con una proposta di convenzione – rivolta ai singoli professionisti – alle migliori condizioni economiche possibili.
La predetta convenzione sarà presto disponibile sul sito dell’Ordine www.ordinepsicologi.piemonte.it
Ti auguriamo buon lavoro!
Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Si ritrasmette la nota inviata il 9 maggio corredata del P.C.D. del 15.03.2010
Il nuovo Regolamento Privacy 679/2016 â GDPR (General Data Protection Regulation)
Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, avente ad oggetto la tutela delle persone fisiche, relativamente al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei dati.
Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati è comunemente noto come GDPR, acronimo inglese di “General Data Protection Regulation”.
Il regolamento troverà applicazione diretta a partire dal prossimo 25 maggio 2018 in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea, alcuni dei quali risultano tuttora sprovvisti di un’apposita disciplina interna in materia di protezione dei dati personali.
Il nuovo GDPR sarà vincolante ed immediatamente operativo in tutti i paesi europei, senza necessità di alcun intervento normativo nazionale di accoglimento.
Il nostro Paese già nel lontano 1996, con la legge 675 del 31 dicembre 1996, ha iniziato a legiferare in materia di Privacy. A questa prima legge si sono susseguite diverse altre norme, l’ultima delle quali è stato il D.Lgs 30 giugno 2003 N. 196 (Codice in materia dei dati personali), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, più volte aggiornato e modificato nel corso degli ultimi anni.
Nonostante l’immediata operatività del regolamento, nell’ottobre 2017 il nostro legislatore ha delegato il Governo ad adottare, entro il prossimo 21 maggio 2018, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il vecchio “Codice in materia dei dati personali” alle nuove disposizioni. Ad oggi purtroppo tali decreti non risultano essere stati adottati. A partire dal prossimo 25 maggio 2018 vigerà quindi il principio di prevalenza delle norme contenute all’interno del GDPR rispetto all’attuale normativa nazionale eventualmente non compatibile.
La nuova normativa europea richiede un ripensamento delle misure di sicurezza da adottare all’interno degli studi professionali. Tali misure devono essere adeguate al singolo contesto organizzativo ed elaborate caso per caso attraverso una preventiva e consapevole analisi dei rischi di trattamento dei dati gestiti.
Diversamente dalla precedente normativa italiana, il nuovo modello proposto del legislatore comunitario non è più basato su un disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza da adottare concretamente, ma si basa sul nuovo principio di “Accountability”. Tale principio prevede che venga lasciato a carico del professionista la definizione, sulla base dell’esito del processo di valutazione dei rischi, delle misure di sicurezza idonee a garantire la privacy dei dati personali trattati.
In ciò risiede la principale criticità del nuovo GDPR. L’attività di valutazione del rischio privacy, infatti, si concretizza in un’attività di “interpretazione” finalizzata a verificare che l’insieme di regole e documenti adottato dal professionista sia sufficiente ad adempiere agli obblighi del GDPR in tema di dati trattati, di diritti degli interessati, di modalità di trattamento, di finalità di trattamento, di tempi di conservazione e di cancellazione dei dati, di sistemi di sicurezza.
Poichè il regolamento europeo richiede misure sufficienti, ma non fornisce indicazioni specifiche, la valutazione è un’attività complessa che viene rimessa alla responsabilità del Titolare (professionista), il quale verosimilmente dovrà ricorrere all’ausilio di professionisti qualificati.
Il fine ultimo del regolamento GDPR è la tutela del trattamento dei soli dati personali, al fine di assicurare la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La definizione di dato personale assunta dal GDPR risulta tuttavia particolarmente ampia. Per dato personale si intende infatti “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (il c.d. interessato).
Il regolamento conferma che ogni trattamento dei dati deve trovare fondamento, ai fini della sua liceità, in un consenso espresso dall’interessato. L’art. 4 del GDPR definisce il consenso dell’interessato come una “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
In sostanza, il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato “inequivocabilmente” il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, con la conseguenza che è necessario porre particolare attenzione a tale onere probatorio nell’ipotesi in cui il consenso non venga acquisito per iscritto.
Il nuovo regolamento ribadisce inoltre i principi che dovranno trovare applicazione nel trattamento dei dati personali, parte dei quali risultano già ben noti e definiti in quanto previsti dall’attuale Codice privacy. In particolare, costituiscono principi generali del trattamento (art. 5 del GDPR):
1. La liceità, la correttezza e la trasparenza nei confronti dell’interessato;
2. La limitazione delle finalità: la raccolta dei dati deve avvenire per finalità esplicite e legittime ed il successivo trattamento non deve essere incompatibile con tali finalità;
3. La minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. L’esattezza, con l’aggiornamento dei dati se necessario;
5. La limitazione della conservazione, che deve avvenire in una forma che consenta l’identificazione degli interessati:
a. Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
b. Per periodi lunghi, purchè per trattamenti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.
6. L’integrità e la riservatezza: il trattamento dei dati deve avvenire in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
7. La responsabilizzazione del titolare del trattamento, il quale è competente per il rispetto dei principi sopra esposti e sul quale grava l’onere della prova.
Il GDPR non si limita a disciplinare i doveri del titolare del trattamento, ma approfondisce anche i diritti “dell’interessato”, ovvero di colui i cui dati personali vengono trattati.
In particolare, i diritti dell’interessato possono essere così riassunti:
ď Diritto d’informativa;
ď Diritto di accesso;
ď Diritto di rettifica;
ď Diritto di cancellazione – diritto all’oblio;
ď Diritto alla limitazione del trattamento;
ď Diritto alla portabilità dei dati;
ď Diritto di opposizione;
ď Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati.
Come già visto in precedenza, fra i principi generali al trattamento dei dati personali, il regolamento prevede quello della trasparenza nei confronti dell’interessato. In forza di tale principio, viene posto in capo al titolare del trattamento uno specifico obbligo informativo e di comunicazione al fine di permettere l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato. Rispetto all’attuale codice della privacy, si registra un ampliamento degli oneri informativi in capo al titolare del trattamento ed una disciplina più specifica per quanto riguarda le modalità stesse dell’informativa.
Il nuovo GDPR ha inoltre riconosciuto all’interessato il diritto alla portabilità dei dati personali. Si tratta in particolare del diritto per l’interessato di ricevere “in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico” i suoi dati personali forniti ad un titolare del trattamento al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono l’interessato, ovvero colui i cui dati vengono trattati, il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento, entrambi già presenti nell’attuale codice della privacy. Il regolamento disciplina poi la nuova figura del responsabile per la protezione dei dati personali.
In generale, il titolare del trattamento determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, mette in atto le misure tecniche ed organizzate adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in maniera conforme al regolamento.
Il titolare del trattamento coincide essenzialmente con il porofessionista che, attraverso la propria opera intellettuale, tratta, direttamente o indirettamente, i dati dei propri pazienti/clienti.
Tra le sue diverse competenze si segnalano:
1. La predisposizione di misure tecniche ed organizzare adeguate;
2. La compilazione dei registri delle attività di trattamento;
3. La valutazione di impatto privacy;
In particolare, il GDPR prevede che il titolare del trattamento, nell’elaborare l’insieme di misure tecniche ed organizzative atte alla tutela della privacy dell’interessato, deve basarsi su due principi generali:
1. Privacy by design;
2. Privacy by default.
Con il termine Privacy by design si intende il principio secondo il quale, prima ancora di iniziare il trattamento dei dati personali, è necessario progettare un sistema di trattamento basato sulla protezione dei dati stessi.
Il principio di privacy by default stabilisce, invece, che per impostazione predefinita i professionisti e le imprese debbano trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini. Occorre quindi progettare un sistema di trattamento dei dati garantendo la non eccessività dei dati raccolti.
Il “Responsabile del trattamento” ha invece il compito di mettere in atto le misure tecniche ed organizzative elaborate dal titolare del trattamento in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Il responsabile del trattamento tratta i dati per conto del titolare del trattamento.
Altra figura prevista dal GDPR è quella del “Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO)”. Naturalmente l’obbligo di nomina di tale figura è prevista solo per le realtà di grosse dimensioni o comunque per quei soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati personali.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte sta predisponendo in questi giorni ulteriori approfondimenti ed informative al fine di seguire gli iscritti nella corretta adozione della nuova normativa prevista dal GDPR.
Dal 1° luglio 2018 non saranno piÚ utilizzabili le Schede carburante
Con la legge di bilancio 2018 è stata sensibilmente riformata la disciplina degli acquisti di carburante per le autovetture, con effetti a decorre dal prossimo 1° luglio 2018.
La norma prevede che a partire da tale data, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, il pagamento dovrà essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate emesse da operatori finanziari, ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”.
Rimangono comunque immutati i previgenti limiti di detraibilità dell’Iva sugli acquisti di carburante, fissati nel limite del 40% dell’Iva pagata.
In sostanza, a partire dal prossimo 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità fiscale del costo e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante, non si potranno più utilizzare le tradizionali schede carburante.
In data 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato un apposito provvedimento, attraverso il quale sono stati identificati gli strumenti di pagamento utilizzabili al fine di garantire la deducibilità degli acquisti di carburante.
In particolare, il provvedimento ha chiarito che si considerano idonei a provare l’avvenuto sostenimento della spesa per i carburanti i seguenti mezzi di pagamento:
1. Gli assegni, bancari e postali, i vaglia cambiari e postali;
2. L’addebito diretto in conto corrente;
3. Le carte di credito;
4. Le carte di debito (bancomat);
5. Le carte prepagate;
6. Altri strumenti di pagamento elettronico (come le applicazioni), che consentano l’addebito in conto corrente.
Il provvedimento ha inoltre chiarito che sono altresì valide ai fini della detraibilità dell’Iva le carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere ed i buoni benzina, i quali consentono l’addebito diretto sul conto corrente bancario.
Un problema sorto subito dopo l’emanazione della legge di bilancio 2018 era legato ad una possibile estensione, per analogia, delle nuove norme anche ai pagamenti relativi alle prestazioni di servizi legati alle autovetture, quali manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.
La circostanza che il recente provvedimento faccia riferimento esclusivamente agli acquisti di “carburanti e lubrificanti”, porterebbe ad escludere che le nuove disposizioni si applichino anche alle prestazioni di servizi. Considerata la delicatezza della questione, è comunque auspicabile una conferma in tal senso.
Da un punto di vista contabile, al fine di comprovare la spesa sostenuta, dovranno essere utilizzati gli estratti conto delle carte di credito, delle carte di debito e gli stessi estratti conto bancari da cui si evincono i relativi addebiti per gli acquisti di carburante effettuati.
Steps to Overcoming Teenage Anger
- Youâve been feeling low or irritable for most of the day, every day for two weeks or more. You might have found yourself worrying about past or future events for long periods of time, or simply feeling sad, cross or tearful. Sometimes itâs hard to recognize a gradual change â have others noticed that you donât seem your usual self?
- Youâve lost interest in activities that you used to enjoy. Perhaps you have been seeing less of your friends or family recently, have stopped going to the gym, or cooking balanced meals. This is really about recognizing changes in whatâs normal for you â no one is saying you have to exercise five times a week or eat your greens, but changes in your routine can offer concrete indications that your mood is changing.
- You are struggling to concentrate. You might notice that you struggle to focus when reading or watching television, for example, or to follow the thread of a spoken conversation. This could be affecting your performance at work, or limiting your ability to perform routine tasks such as food shopping. Again, we are looking for a change in whatâs normal for you, so if concentration has always been something you find tricky there is little cause for concern.
In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.
– Robert Frost
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria prorogato allâ8 febbraio 2018
A poche ore dalla scadenza del termine per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che ci saranno a disposizione otto giorni in più per effettuare l’adempimento.
Per venire incontro alle esigenze dei rappresentanti delle categorie tenute all’invio, il termine, originariamente previsto per il 31 gennaio 2018, è stato rinviato all’8 febbraio 2018.
Contestualmente è stato adeguato il termine per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati: i contribuenti che non hanno espresso al professionista una preventiva opposizione all’invio dei dati, potranno in estremis comunicare il loro rifiuto presentando l’apposito modulo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 8 febbraio, oppure, in alternativa, dal 9 febbraio all’8 marzo potranno cancellare i dati eventualmente trasmessi dai professionisti accedendo alla propria area personale del sito del Sistema TS.