Il âDecreto dignitĂ â ripristina lâesonero dallo split payment per i professionisti
Il DL 12 luglio 2018 n. 87, meglio conosciuto con il nome di “Decreto dignità”, ha ripristinato l’iniziale esonero dal meccanismo dello split payment con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta d’acconto Irpef.
Questo particolare meccanismo, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015, prevede che si deroghi all’ordinario sistema di riscossione e liquidazione periodica dell’Iva da parte del professionista; l’Iva contenuta in fattura non viene più pagata al professionista ma viene versata all’Erario direttamente dal cliente.
In sostanza il cliente, sia esso una pubblica amministrazione o uno degli enti soggetti a split payment, quando riceve la fattura da parte del professionista effettua due distinti pagamenti:
1. Il primo al fornitore, per il solo imponibile risultante dalla fattura;
2. Il secondo all’Erario, per l’Iva indicata in fattura.
Il meccanismo dello split payment, che in origine non trovava applicazione ai professionisti i cui compensi erano soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, è stato successivamente esteso anche a loro con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge, il meccanismo dello split payment non troverebbe più applicazione con riferimento alle fatture emesse dai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso (per esempio i professionisti). Con tale intervento normativo si è voluto evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dalla mancata riscossione dell’Iva.
Per quanto riguarda la definizione della data di entrata in vigore della nuova previsione normativa, occorre fare alcune considerazioni.
Il “Decreto dignità” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 luglio e le relative disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo, ovvero a partire dal 14 luglio.
L’esclusione dal meccanismo dello split payment troverà quindi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal giorno 14 luglio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto), ancorchè le fatture stesse siano riferite a prestazioni rese precedentemente.
Al contrario, le prestazioni per le quali è stata emessa fattura da parte di un professionista fino allo scorso 13 luglio 2018, continuano ad essere soggette al meccanismo dello split payment, anche se il corrispettivo viene pagato successivamente a tale data.
A livello contabile quello che cambia è il soggetto obbligato al versamento all’Erario dell’Iva applicata in fattura. L’obbligo di versamento non ricade più sulla Pubblica Amministrazione o sulla Società committente, ma torna in capo al professionista che vi dovrà provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni Iva periodiche). Il professionista tornerà quindi ad incassare il totale fattura (Imponibile + Iva), naturalmente al netto della ritenuta d’acconto.
Dal punto di vista della fatturazione, il professionista dovrà avere cura di non riportare più in fattura i riferimenti normativi propri dello split payment (Art. 17-ter del DPR 633/72), continuando comunque ad esporre l’Iva sul documento.
Modulistica sulla Privacy nuovo Regolamento GDPR
Nella sezione servizi – modulistica è disponibile la modulistica sulla privacy aggiornata secondo il nuovo Regolamento Privacy 679/2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) per i trattamenti sanitari su adulti e minori.
Troverete anche una bozza del registro dei trattamenti, documento che il professionista dovrà personalizzare e compilare per mappare i trattamenti di dati che avvengono nel suo studio.
Nei prossimi giorni verrà reso disponibile anche un modello per effettuare il data protection impact assessment ovvero la valutazione del rischio per quanto attiene all’elaborazione e conservazione dei dati sanitari e un modello per scrivere le lettere di incarico per i responsabili del trattamento dei dati (es. commercialista).
I quattro adempimenti sopra riportati sono richiesti dal GDPR A breve sarà inoltre disponibile nella biblioteca multimediale anche il webinar formativo che l’avv. Cristiano Michela ha curato per conto dell’Ordine Psicologi Piemonte sul tema GDPR.
Ricordiamo inoltre che per coloro che desiderassero un aiuto personalizzato per tutto ciò che riguarda gli adempimenti al GDPR relativi alla propria attività è stata stipulata una convenzione con l’avv. Cristiano Michela dello Studio Legale Pacchiana Parravicini.
Leggi tuttoDal 1° luglio 2018 non saranno piÚ utilizzabili le Schede carburante
Con la legge di bilancio 2018 è stata sensibilmente riformata la disciplina degli acquisti di carburante per le autovetture, con effetti a decorre dal prossimo 1° luglio 2018.
La norma prevede che a partire da tale data, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, il pagamento dovrà essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate emesse da operatori finanziari, ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”.
Rimangono comunque immutati i previgenti limiti di detraibilità dell’Iva sugli acquisti di carburante, fissati nel limite del 40% dell’Iva pagata.
In sostanza, a partire dal prossimo 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità fiscale del costo e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante, non si potranno più utilizzare le tradizionali schede carburante.
In data 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato un apposito provvedimento, attraverso il quale sono stati identificati gli strumenti di pagamento utilizzabili al fine di garantire la deducibilità degli acquisti di carburante.
In particolare, il provvedimento ha chiarito che si considerano idonei a provare l’avvenuto sostenimento della spesa per i carburanti i seguenti mezzi di pagamento:
1. Gli assegni, bancari e postali, i vaglia cambiari e postali;
2. L’addebito diretto in conto corrente;
3. Le carte di credito;
4. Le carte di debito (bancomat);
5. Le carte prepagate;
6. Altri strumenti di pagamento elettronico (come le applicazioni), che consentano l’addebito in conto corrente.
Il provvedimento ha inoltre chiarito che sono altresì valide ai fini della detraibilità dell’Iva le carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere ed i buoni benzina, i quali consentono l’addebito diretto sul conto corrente bancario.
Un problema sorto subito dopo l’emanazione della legge di bilancio 2018 era legato ad una possibile estensione, per analogia, delle nuove norme anche ai pagamenti relativi alle prestazioni di servizi legati alle autovetture, quali manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.
La circostanza che il recente provvedimento faccia riferimento esclusivamente agli acquisti di “carburanti e lubrificanti”, porterebbe ad escludere che le nuove disposizioni si applichino anche alle prestazioni di servizi. Considerata la delicatezza della questione, è comunque auspicabile una conferma in tal senso.
Da un punto di vista contabile, al fine di comprovare la spesa sostenuta, dovranno essere utilizzati gli estratti conto delle carte di credito, delle carte di debito e gli stessi estratti conto bancari da cui si evincono i relativi addebiti per gli acquisti di carburante effettuati.
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria prorogato allâ8 febbraio 2018
A poche ore dalla scadenza del termine per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che ci saranno a disposizione otto giorni in più per effettuare l’adempimento.
Per venire incontro alle esigenze dei rappresentanti delle categorie tenute all’invio, il termine, originariamente previsto per il 31 gennaio 2018, è stato rinviato all’8 febbraio 2018.
Contestualmente è stato adeguato il termine per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati: i contribuenti che non hanno espresso al professionista una preventiva opposizione all’invio dei dati, potranno in estremis comunicare il loro rifiuto presentando l’apposito modulo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 8 febbraio, oppure, in alternativa, dal 9 febbraio all’8 marzo potranno cancellare i dati eventualmente trasmessi dai professionisti accedendo alla propria area personale del sito del Sistema TS.
Quota anno 2018
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2018 e
il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta
scadenza comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è
determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento
entro il 31 dicembre 2018 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che
effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2018.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina.
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Lâinvio dei dati delle spese sanitarie entro il prossimo 31 gennaio 2018 ed alcune riflessioni sui nuovi strumenti di fatturazione
Entro il prossimo 31 gennaio occorre procedere all’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle fatture emesse ed incassate nel corso dell’anno 2017 in relazione a prestazioni di carattere sanitario.
L’obbligo di comunicare in via telematica tali dati al Sistema TS è stato originariamente introdotto dal DLgs 175/2014 con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2015. In questa prima fase l’obbligo era circoscritto ai soli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, firmato nel mese di settembre 2016, ha esteso l’obbligo in esame a diverse figure sanitarie, tra cui gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016.
Entro il prossimo 31 gennaio devono quindi essere oggetto di comunicazione i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, indipendentemente dalla data di emissione delle relative fatture. Una fattura emessa nel corso del 2016 ed incassata nel 2017 dovrà essere comunicata al Sistema TS da parte del professionista entro il prossimo 31 gennaio 2018. Allo stesso modo, una fattura emessa nel corso del 2017 ed incassata nel 2018, dovrà essere comunicata al Sistema entro il 31 gennaio 2019.
Leggi qui l’approfondimento: Allegato 1
Leggi tuttoColpo di spugna sui nuovi indici di affidabilitĂ fiscale. Per lâanno fiscale 2017 tornano i vecchi Studi di Settore
Avevamo analizzato in un precedente focus come la Legge di bilancio 2017 aveva previsto, a partire dall’anno 2018, l’entrata in vigore dei nuovi Indici Sintetici di affidabilità fiscale (conosciuti con l’acronimo di ISA) in sostituzione dei vecchi Studi di settore.
Avevamo inoltre visto come, tra i primi 70 indici in elaborazione, erano presenti anche quelli che sarebbero stati applicati agli Psicologi a partire dal prossimo modello Unico 2018 (redditi 2017).
La legge di bilancio 2018, approvata in data 27 dicembre 2017, ha tuttavia disposto il rinvio di un anno dei nuovi Indici.
Il debutto dei 150 Indici di affidabilità fiscale (70 già approvati e validati nel corso del 2017 e 80 da approvare e validare entro il prossimo mese di dicembre 2018), avverrà a partire solo dall’anno 2019 (con riferimento all’esercizio fiscale 2018) contestualmente per tutti gli indici e non più in maniera scaglionata come previsto inizialmente.
L’Amministratore delegato della Sose S.p.A., società a cui è affidata l’elaborazione degli Studi di Settore, ha così motivato la scelta politica del rinvio: “L’entrata in vigore scaglionata dei nuovi ISA (i primi 70 già con riferimento all’esercizio fiscale 2017 e gli altri 80 solo con riferimento all’esercizio fiscale 2018) potrebbe causare una violazione dei principi di eguaglianza ed equità previsti dalla nostra costituzione”.
In realtà, alla base del rinvio, vi è una seconda motivazione. La difficoltà da parte degli intermediari fiscali e delle associazioni di categoria di gestire, con riferimento all’esercizio fiscale 2017, contemporaneamente tre strumenti alternativi:
1. I nuovi Indici di affidabilità fiscale, con riferimento a quelle attività per le quali sono stati approvati i primi 70 indici nel corso del 2017;
2. I vecchi Studi di settore, con riferimento a quelle attività per le quali non sono ancora stati approvati i nuovi indici nel corso del 2017;
3. I parametri, con riferimento a tutte quelle attività per le quali non risultano approvati né i nuovi ISA né i vecchi Studi di settore.
Professionisti ed imprese si troveranno, quindi, ancora per un anno alle prese con le risultanze dei vecchi Studi di settore.
Il mandato sociale e professionale degli psicologi italiani, tra atti e funzioni tipiche e riservate
Siamo lieti di presentare Hub Psicologia, un progetto nato dalla collaborazione tra Ordine degli Psicologi del Lazio, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Ordine degli Psicologi delle Marche e Enpap, per arrivare a definire atti e funzioni, tipiche e riservate, dello psicologo.
A quasi 30 anni dalla Legge istitutiva della professione, infatti, non sono ancora ben chiari nell’opinione pubblica i confini tra le sfere di competenza dello psicologo, dello psicoterapeuta e dello psichiatra;
La Legge n. 56/1989 riserva allo psicologo delle generiche attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione e riabilitazione e sostegno, mancando di declinarle in specifici atti o funzioni. Questo difetto di dettaglio agevola pseudo-psico-professioni non meglio regolamentate ad utilizzare impropriamente di tecniche e metodologie di intervento tipicamente psicologiche.
Con questa iniziativa vogliamo avviare un processo culturale e di riconoscimento identitario della professione di psicologo, che parta dalla comunità degli oltre 100.000 iscritti e coinvolga le varie committenze civili, professionali e istituzionali di riferimento.
Accogliamo l’eredità fondativa della professione e lavoriamo a fornirne una lettura che possa aiutare sia i professionisti che la committenza a riconoscere la specificità della professione di psicologo, per facilitare sia l’offerta di competenza psicologica che la richiesta di servizi e azioni professionali di qualità, in un’ottica di dialogo e di circolarità.
Per definire atti e funzioni, tipiche e riservate, della professione di psicologo in Italia abbiamo attivato un Expert meeting a cui partecipano, oltre a un comitato organizzatore composto da 5 membri:
un Comitato dei saggi, composto da 5 membri di grande seniority, che ha il principale compito di certificare la bontà e la caratura scientifica e culturale dell’iniziativa;
un Panel di Esperti, esponenti dei principali ambiti di intervento professionale con il compito di rispondere ai quesiti posti dal Comitato dei Saggi in relazione agli specifici argomenti che definiscono gli Atti e le Funzioni, tipiche e riservate, dello psicologo.
Gli esiti dell’Expert Meeting confluiranno in un documento di restituzione e chiusura che sarà presentato nel gennaio 2018.
All’evento parteciperà la Rete delle Committenze, ovvero i rappresentanti delle Istituzioni politiche, delle professioni, della società civile, del mondo del lavoro e delle organizzazioni e, più in generale, di coloro che ci attendiamo essere potenziali committenti della Psicologia italiana.
In elaborazione i nuovi Indici di affidabilitĂ fiscale (ISA) per gli Psicologi
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento firmato e pubblicato in data 23 settembre, ha individuato le attività relativamente alle quali saranno approvati, attraverso un prossimo Decreto Ministeriale, i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I nuovi indici, che verranno applicati già con riferimento al periodo d’imposta 2017, andranno a sostituire i vecchi studi di settore, i quali hanno trovato applicazione per l’ultima volta nelle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio 2016.
I primi 70 indici ISA, che saranno materialmente elaborati ed approvati solo nei prossimi mesi, sono così suddivisi:
1. 29 indici per il settore del commercio;
2. 17 indici per il comparto dei servizi;
3. 15 indici per il settore delle manifatture;
4. 9 indici per i professionisti.
Tra i primi indici elencati dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sono presenti anche quelli che verranno applicati agli Psicologi nella prossima dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che gli ISA avranno il compito di esprime un giudizio in merito all’affidabilità fiscale del contribuente, graduando l’indice su una scala di valori compresa tra 1 e 10.
Tale grado di affidabilità avrà rilevanza:
1. Ai fini dell’accesso ad un “regime fiscale premiale” (solo per coloro che raggiungeranno un indice di affidabilità fiscale alto);
2. Ai fini della definizione, unitamente alle informazioni presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, di specifiche strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.
Con riferimento alla categoria dei professionisti, i benefici previsti dal “regime fiscale premiale” per coloro che raggiungeranno un elevato indice di affidabilità fiscale possono essere così sintetizzati:
1. Esclusione dagli accertamenti fiscali basati su “presunzioni semplici” (Si tratta di accertamenti fiscali basati su informazioni meramente indiziarie raccolte dall’Amministrazione Finanziaria al di fuori della documentazione contabile);
2. Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (Il termine entro cui l’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare accertamenti reddituali si ridurrà da 6 a 5 anni);
3. Riduzione della possibilità di “determinazione sintetica del reddito” da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Si tratta di accertamenti fiscali fondati sulla ricostruzione indiretta del reddito attraverso l’analisi delle spese sostenute dal contribuente).
Così come avveniva per gli studi di settore, i contribuenti che raggiungeranno un indice di affidabilità fiscale basso, per migliorare il proprio profilo funzionalmente all’accesso al regime premiale, o comunque per ridurre il rischio di eventuali controlli, potranno indicare nella dichiarazione dei redditi ulteriori ricavi non risultanti dalle scritture contabili. Naturalmente, tali maggiori ricavi saranno soggetti a tassazione ai fini Irpef, Iva ed Irap.
Ricordiamo in ultimo che i nuovi ISA non troveranno applicazione per coloro che già in precedenza non erano soggetti agli studi di settore, come per esempio i contribuenti che hanno aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati oggi esistenti (Regime forfettario – Regime dei contribuenti minimi).
Facciamo chiarezza sullâobbligo di utilizzo del POS
Negli ultimi giorni internet è stata invasa da articoli che preannunciano l’obbligo del POS a far data dal prossimo 30 settembre.
Riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza in materia, spiegando come mai ultimamente si è scritto molto in tema di POS.
Tutto è iniziato a seguito di un’intervista rilasciata nel mese di Agosto al quotidiano Repubblica dal vice ministro dell’Economia Luigi Casero.
Nel corso dell’intervista il vice ministro ha annunciato che, entro la fine del mese di settembre, verrà firmato un decreto ministeriale che individuerà le sanzioni da applicare ai professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori che non rispettano l’obbligo di adozione del POS.
Il decreto annunciato, in realtà, non farà altro che mettere in pratica quanto già previsto inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0” e poi dalla “Legge di Stabilità 2016” che, per la prima volta, avevano introdotto l’obbligo del POS, senza tuttavia prevedere specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
Il decreto avrà quindi la funzione principale di individuare l’importo delle sanzioni applicabili ai soggetti inadempienti. Il vice ministro Casero, nel corso dell’intervista, ha preannunciato che le sanzioni partiranno dalla misura minima di Euro 30.
Ricordiamo che originariamente il legislatore aveva previsto la possibilità di rifiutare i pagamenti a mezzo “moneta elettronica” qualora la singola operazione non fosse superiore ad Euro 30. Successivamente tale limite è stato ridotto ad Euro 5.
Il decreto non dovrà tuttavia limitarsi alla sola definizione delle sanzioni previste, ma dovrà sciogliere diversi punti attualmente ancora in sospeso. In particolare dovrà fornire risposte concrete ai diversi problemi operativi che ad oggi impediscono l’effettiva diffusione dei POS, primo fra tutti il costo troppo elevato delle commissioni bancarie.
Questo sarà sicuramente un problema di non semplice soluzione. Più volte è stato precisato che il Governo non può influenzare il comportamento delle banche, che sono a tutti gli effetti imprese, spingendosi fino al punto di richiedere l’azzeramento completo delle commissioni.
Probabilmente verrà siglato un accordo al fine di proporzionare le commissioni al valore della transazione, in modo da ridurre le commissioni sulle transazioni di minore valore.
Alla data di oggi, quindi, non risultano ancora in vigore sanzioni per il mancato utilizzo del POS.
Appena il decreto verrà approvato, sarà nostra cura fornivi tutti i dettagli.