Bonus 600 Euro anche ai neo iscritti allâEnpap negli anni 2019 o 2020
Il bonus di 600 Euro relativo al mese di marzo 2020 può essere riconosciuto anche in favore dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante lâanno 2019 o nei primi mesi dellâanno 2020, non possono vantare un reddito derivante dallâesercizio della professione in riferimento allâanno 2018.
Questo è quanto ha dichiarato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata negli scorsi giorni sul proprio sito internet.
Nel decreto interministeriale approvato lo scorso 28 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le regole di fruizione del bonus e che di fatto ha dato il via alla presentazione delle domande da parte dei professionisti, era previsto che lâindennitĂ fosse riconosciuta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nellâanno dâimposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata (cedolare secca), non superiore a 35.000 Euro, se lâattivitĂ sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito, nellâanno dâimposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca) compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, i quali abbiamo cessato o ridotto o sospeso la loro attivitĂ professionale in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da Covid-19.
La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.
Con la pubblicazione della FAQ degli scorsi giorni, il Ministero del lavoro ha definitivamente chiarito che lâindennitĂ di 600 Euro può essere riconosciuta anche in favore di quei professionisti che, in quanto iscritti allâEnte previdenziale di appartenenza durante lâanno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per lâanno dâimposta 2018 un reddito derivante dallâesercizio della professione.
Permane comunque la condizione di aver percepito, sempre nellâanno 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000, ovvero compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro, come indicato dallâart. 1 del decreto del 28 marzo 2020.
Si ricorda che, in relazione al bonus di 600 Euro per il mese di marzo, le domande devono pervenire allâEnpap entro il prossimo 30 aprile.
In data 27 aprile lâEnpap ha tuttavia pubblicato sul proprio sito internet un comunicato attraverso il quale dichiara di aver erogato le prime 25.000 indennitĂ Covid-19 e di essere in attesa che il Ministero del lavoro le comunichi ufficialmente lâammontare dei fondi a lei spettanti prima di procedere allâerogazione di ulteriori bonus.
Leggi tuttoL’Ordine degli Psicologi del Piemonte ottiene il mandato formale dallâUnitĂ di Crisi per l’emergenza sanitaria
Gentile Collega,
nella giornata di venerdì 17 aprile u.s., in relazione all’emergenza COVID-19, è stato formalizzato il Coordinamento Regionale dell’Area Psicologia a supporto dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, a firma del Commissario Straordinario per l’Emergenza, Dr. Vincenzo Coccolo. Il fine del Coordinamento è definire e monitorare i modelli organizzativi e le azioni da sviluppare nello specifico ambito. Il Presidente dell’Ordine Regionale degli Psicologi, Dr. Giancarlo Marenco, è stato nominato come Referente del coordinamento, insieme al Funzionario dell’Assessorato alla Sanità, Dr. Gaetano Manna. La nostra categoria entra ufficialmente e a pieno titolo nella partecipazione alla gestione dell’emergenza sanitaria. Non si tratta di un risultato scontato, tutt’altro. Siamo infatti il primo Ordine Regionale degli Psicologi ad ottenere un mandato formale da parte dell’Unità di Crisi.
Nel progetto, la cui elaborazione è stata richiesta e concordata con il Direttore Regionale della Sanità, Dr. Fabio Aimar, sono stati previsti sia interventi mirati da attivare nel pieno dell’emergenza, a favore del personale sanitario, dei pazienti ricoverati nei reparti COVID-19, dei familiari e caregiver dei pazienti, dei cittadini, sia azioni specifiche dedicate alla gestione del post-emergenza. Nelle Aziende Sanitarie, i Servizi di Psicologia e le Colleghe e i Colleghi dei diversi Dipartimenti sono già impegnati a vario titolo, e con modalità diverse, nella gestione psicologica emergenza; grazie alla formalizzazione del Coordinamento, gli interventi psicologici ricevono un ulteriore riconoscimento e legittimazione a livello regionale. Il passo fondamentale successivo sarà rendere operativo il Coordinamento, attraverso la condivisione di strumenti e linee guida. Nei prossimi giorni saranno strutturati tavoli di lavoro regionali e confidiamo nella partecipazione delle Colleghe e dei Colleghi referenti dei Servizi di Psicologia e delle Colleghe e dei Colleghi che operano nell’emergenza sanitaria, affinché possano contribuire a questa progettualità.
Il valore aggiunto per l’intera categoria professionale sarà l’ulteriore riconoscimento e la visibilità del nostro operare nel SSN, con delle importanti ricadute sulla successiva possibilità di reclutamento del personale, così come previsto dal Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. L’art. 1, lettera a), prevede infatti espressamente il reclutamento delle professioni sanitarie, inclusi gli Psicologi. Il protrarsi dei piani di rientro della Regione Piemonte ha bloccato per anni ogni forma di turn over per la nostra figura professionale. Risultano pertanto carenze diffuse rispetto alla presenza di Psicologhe e Psicologi nelle diverse ASL e, in particolare, nelle Aziende Ospedaliere; l’attuale emergenza sanitaria impone invece una seria riconsiderazione del ruolo della figura dello Psicologo e del suo ruolo in stretta sinergia con gli altri operatori sanitari.
Verrà inoltre richiesta l’attivazione di un numero verde regionale istituito dall’Unità di Crisi, che sarà gestito dalle Associazioni di Psicologia dell’emergenza riconosciute. Grazie al generoso apporto delle Colleghe e dei Colleghi piemontesi, oggi sono stati già attivati numerosi servizi di supporto telefonico gratuito di assistenza psicologica. Il messaggio che ne scaturisce, al di là delle ottime intenzioni, è di una costellazione di interventi psicologici frammentati e non coordinati, con il rischio di creare ulteriore disorientamento a livello comunicativo. Segnaliamo, a questo proposito, il servizio di assistenza psicologica telefonica realizzato, a partire dal 16 marzo u.s., da Psicologi per i Popoli Torino, Associazione riconosciuta a livello regionale dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Comune di Torino. Riteniamo che i numeri verdi debbano sempre far riferimento alle Associazioni riconosciute che hanno maturato sul campo e nel tempo competenze e esperienze specifiche relative alla gestione psicologica dell’emergenza.
Un altro importante riconoscimento del ruolo della Psicologia è arrivato da un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da Politecnico e Ateneo di Torino e Università del Piemonte Orientale, coordinato dal Rettore del Politecnico di Torino, con il supporto dei Rettori degli altri due Atenei, che ha sviluppato un progetto finalizzato alla riapertura delle attività lavorative in Piemonte in condizioni di sicurezza. All’interno del gruppo di esperti è stata coinvolta una Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, la Prof.ssa Daniela Converso, Ordinaria di Psicologia organizzativa e della salute occupazionale del Dipartimento di Psicologia, Università di Torino. Al fianco delle misure tecnico-organizzative ed economiche, si sono considerati centrali gli aspetti psicologici legati alle criticità che possono insorgere al momento della ripresa delle attività lavorative. Significativa, pertanto, diventa la dimensione del supporto psicologico, che può essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori e che sarà garantito, secondo prestazioni e modalità diverse (anche sulla base dell’ampiezza dell’azienda), da professionisti Psicologi abilitati e/o Psicoterapeuti. Il progetto, consultabile sul sito http://www.impreseaperte.polito.it , è stato condiviso con rappresentanti di Enti Pubblici, Associazioni e parti sociali (datoriali, di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori).
Ti ringraziamo per la cortese attenzione e, sperando Tu possa apprezzare l’impegno profuso dall’Ordine regionale nel promuovere la nostra Professione nei diversi contesti istituzionali, anche e ancor più in questo momento di grave crisi, Ti inviamo, a nome di tutti i Consiglieri, i saluti più cordiali.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Il nuovo Decreto LiquiditĂ . Stanziati 400 miliardi per favorire la liquiditĂ di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Il nuovo Decreto Liquidità
Stanziati 400 miliardi per favorire la liquidità di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Dopo il Decreto Cura Italia, che ha introdotto i primi interventi di sostegno per imprese, professionisti, lavoratori e famiglie duramente colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia di Coronavirus, è arrivato un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.
Nella seduta dello scorso 6 aprile, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo Decreto legge, denominato Decreto Liquidità, che cerca di sostenere ulteriormente l’economia duramente provata dal blocco delle attività. Il Decreto si muove su due direttrici principali. Da un latom si cerca di dare una boccata d’ossigeno a imprese e professionisti, iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che dovrebbe arrivare complessivamente a 400 miliardi di euro). Dall’altro lato, si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, anche se con molti distinguo e limiti.
Qui di seguito vengono forniti i primi chiarimenti a riguardo, con la premessa tuttavia che si tratta di disposizioni che dovranno trovare conferma del testo definitivo del Decreto legge che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore.
Sostegno finanziario ad imprese e professionisti
La “potenza di fuoco” messa in campo per favorire la liquidità immediata delle imprese e dei professionisti ammonta a 400 miliardi di euro. Si tratta principalmente di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondo di garanzia delle PMI.
In particolare, per i prestiti più piccoli, fino ad un massimo di 25.000 euro, il prestito per lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese sarà automatico. Viene introdotta per tutti una procedura super agevolata, senza istruttoria né da parte delle banche né da parte del Fondo di garanzia. In questo caso, il Fondo centrale PMI rilascerà garanzie, anche ai professionisti, pari al 100% del prestito (fino ad un massimo di 25.000 euro) senza valutazione del merito di credito, purché tali finanziamenti:
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prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
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abbiano una durata fino ad un massimo di 72 mesi;
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siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.
Sospensione dei versamenti fiscali
Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto dispone un rinvio modulato dei versamenti di ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori in scadenza nei mesi di aprile e maggio. La sospensione, prevista sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi, è modulata sulla base dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019, tenendo conto di una soglia pari a 50 milioni di euro.
In sostanza, il Decreto Liquidità prevede che i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 50 milioni di euro possono non eseguire i versamenti sopra menzionati in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, qualora si sia verificato un calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, e nella medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019, vale la medesima sospensione.
I versamenti sospesi saranno recuperati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con un versamento entro il prossimo 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.
A riguardo, è stata potenziata la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali ed assistenziali per la verifica della diminuzione dei ricavi e/o compensi, condizione necessaria per fruire dell’ulteriore sospensione.
Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Per i lavoratori autonomi che hanno conseguito nell’anno 2019 ricavi non superiori a 400 mila euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al prossimo 31 maggio 2020. In sostanza, le somme percepite nei mesi di aprile e maggio 2020, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi, da parte dei professionisti che rispettano il limite di ricavi di cui sopra, non saranno assoggettate a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
In queste ipotesi, i professionisti devono omettere l’indicazione della ritenuta in fattura. Chi si avvale di tale opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del Decreto legge n. 18 del 2020.”
Il versamento delle ritenute non applicate dovrà avvenire in autoliquidazione da parte del professionista stesso entro il 31 luglio 2020. L’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Agevolazione acquisto prima casa
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per conservare le agevolazioni fiscali ricollegate all’acquisto della “prima casa”. Resterebbero quindi sospesi fino alla fine dell’anno – se non ancora scaduti alla data del 23 febbraio scorso – per riprendere a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021:
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il termine di diciotto mesi entro il quale l’acquirente che, al momento della stipula dell’atto di acquisto non era residente nel territorio del Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, deve provvedere al trasferimento della residenza nel predetto Comune;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, per non perdere le agevolazioni fruite, deve acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale;
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il termine di un anno entro il quale l’acquirente che ha fruito delle agevolazioni, pur essendo in possesso di altra abitazione, deve venderla;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni deve procedere all’acquisto di un nuovo immobile agevolato, allo scopo di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 448/98.
Depenalizzati i versamenti degli acconti su base previsionale
Resta l’obbligo di versare gli acconti di IRPEF e IRAP per l’anno 2020, ma vengono parzialmente depenalizzati eventuali omessi o insufficienti pagamenti effettuati applicando il conteggio su base previsionale.
Il Decreto dispone la non applicazione delle sanzioni in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto delle imposte dirette se l’importo pagato dal contribuente, su base previsionale, non si rileva inferiore all’80% dell’importo effettivamente dovuto. Per “dovuto” si intende la somma che risulterebbe effettivamente di spettanza del fisco a titolo di acconto per l’anno 2020 sulla base della dichiarazione dei redditi di competenza dell’anno 2019.
Differimento del termine per la consegna delle Certificazioni Uniche
È differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.
Modello 730 a distanza
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati potranno gestire da remoto, con modalità telematiche, l’attività di assistenza fiscale per la predisposizione dei modelli 730. La norma prevede espressamente la possibilità che i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possano inviare la copia per immagine della delega ai fini dell’accesso alla dichiarazione precompilata, unitamente alla documentazione necessaria e ad una copia del documento d’identità.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Si ampliano le tipologie di spesa ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del decreto Cura Italia) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP3 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonali (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Leggi tuttoDefinita lâindennitĂ di 600 Euro per i professionisti iscritti agli Ordini professionali. Le domande dal 1° aprile ma non per tutti.
Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da notevoli sviluppi sul fronte dell’indennità di 600 Euro introdotta dal “Decreto Cura Italia”.
Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti approvato il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private un’indennità di 600 Euro per il solo mese di marzo 2020.
Il Decreto riserva a questa categoria di lavoratori autonomi 200 dei complessivi 300 milioni di Euro stanziati dal “Decreto Cura Italia” per la costituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Secondo le prime stime, le risorse dovrebbero bastare per circa 330 mila professionisti.
A differenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all’Inps, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostengo nel rispetto di specifiche condizioni di natura reddituale (con la previsione di due fasce di reddito).
Rispetto alle condizioni di natura reddituale, l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nell’anno 2018:
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Un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
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Un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema che verrà predisposto dai singoli Enti previdenziali e dovrà essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato di:
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Essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
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Non essere già percettore di una delle altre indennità previste dal “Decreto Cura Italia” (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
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Di non aver presentato per il medesimo fine un’istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
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Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l’accesso all’indennità;
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Di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 Euro);
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Di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito non superiore 35.000 Euro).
Alla domanda, da presentarsi all’ENPAP, dovrà essere inoltre allegata la fotocopia del Documento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Se non si rispettano le condizioni di cui sopra o si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.
Gli enti di previdenza erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ENPAP.
Leggi tuttoINDENNITĂ DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI ENPAP
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede che sarà corrisposta un’indennità una tantum di 600 euro a copertura del mese di marzo 2020 per tutti i Professionisti in regola con i versamenti contributivi per il 2019. La soglia di reddito indicata é 35.000. Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro per la riduzione del reddito di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro se c’è stata riduzione dei redditi di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per approfondire leggete l’articolo de “Il Sole 24 ore” a questo link.
Leggi tuttoEpidemia COVID-19 REGIONE PIEMONTE situazione al 22-03-20
Gentile Collega, rendiamo disponibile in questa pagina il documento relativo all’andamento del COVID19 nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE DATI SUL COVID19 AL 23-03-20
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
desideriamo aggiornarTi in merito alle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19), alla luce di una normativa in costante evoluzione.
L’ordinanza n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte Cirio – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ordina, al punto 19, la chiusura degli studi professionali ad esclusione di tutti gli studi medici e/o sanitari e degli studi di Psicologia. L’ordinanza del Presidente Cirio evidenzia, pertanto, come la nostra sia una attività sanitaria ritenuta essenziale.
Il DPCM del 22 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” – al punto 1 a) non sospende le attività professionali.
Il Decreto Presidenziale riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, nell’Allegato 1, “Elenco delle attività non ricomprese nella sospensione”, indica al punto 74 le Attività professionali, scientifiche e tecniche e, al punto 86, l’Assistenza sanitaria.
Restano ferme tutte le indicazioni già precedentemente comunicate, in linea con quelle del CNOP, ovvero di privilegiare l’erogazione dell’attività professionale a distanza.
Pertanto, in merito alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19, si auspica che, ove possibile, vengano favorite nelle strutture ospedaliere, le attività di intervento in modalità telematica a tutela sia dei pazienti sia dei professionisti e degli operatori, compreso almeno un parziale utilizzo della modalità smart working. Questa modalità consente di realizzare in pieno il proprio mandato professionale e portare avanti, responsabilmente, le proprie attività, favorendo i principi sottostanti la necessità di ridurre il più possibile la mobilità delle persone, mantenendo, al contempo, un’adeguata e sicura operatività lavorativa”.
Invitiamo inoltre le Colleghe e i Colleghi che, lavorando in contesti pubblici e privati, non sentissero di essere adeguatamente tutelati dalla propria struttura di riferimento in termini di misure di protezione a segnalare la propria situazione all’Ordine regionale.
Confermando l’impegno del nostro Ordine alla pubblicazione nel sito di tutte le informazioni ufficiali e tecniche, che possano aiutare la gestione di questa condizione di emergenza che ci vede direttamente coinvolti come professionisti e cittadini, Ti ringraziamo per l’attenzione e, sempre a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Decreto n. 34 del 21 marzo 2020
Gazzetta Ufficiale DPCM 22 03 2020
Leggi tutto
DPCM 21 MARZO 2020. Prosecuzione attivitĂ studi professionali di Psicologia
Sono pervenute richieste al CNOP, basate sulle notizie pubblicate dalla stampa in merito al nuovo Decreto del Governo sulla limitazione delle attività.
Quesiti relativi alla prosecuzione delle attività agli studi libero professionali di Psicologia e Psicoterapia.
Dal testo disponibile del Decreto non risultano limitazioni per le attività degli studi psicologici. Le attività psicologiche allo stato, rientrano tra quelle sanitarie in generale, che rimangono consentite nei limiti delle precauzioni generali.
Restano ferme le indicazioni già date dal CNOP relativamente alla opportunità, in tutti i casi possibili, di passare alla erogazione degli interventi in modalità a distanza.
Qualora dovessero intervenire delle novità ne verrà fornita comunicazione sul sito nazionale CNOP, o agli Ordini Professionali Territoriali.
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega, rendiamo disponibili in questa pagina i documenti relativi al comportamento da tenere nello studio professionale con i propri pazienti e sull’accesso allo studio professionale, liberamente scaricabili ed utilizzabili.
OPP-AUTODICHIARAZIONE Pazienti e Informativa
OPP-AVVISO RIVOLTO AI PAZIENTI-Studio Professionale
OPP-BOZZA DESIGNAZIONE AUTORIZZATO CORONAVIRUS
OPP-VERBALE DI DISTRUZIONE SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE
Leggi tuttoMisure per i liberi professionisti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 âCURA ITALIAâ
Il CNOP si è mosso unitamente agli Ordini sanitari e a tutti gli altri Ordini professionali, ai quali abbiamo chiesto di agire insieme verso il Governo sin dal 6 marzo scorso, per sollecitare misure a sostegno dei liberi professionisti in sofferenza.
Una azione costante, anche verso i Ministri preposti, da ultimo con una nota di ieri al Presidente del Consiglio da parte del Comitato Unitario degli Ordini Professionali (CUP) – organismo di raccordo in cui è presente il CNOP – che rappresenta oltre due milioni di professionisti.
Il Decreto definitivo è stato disponibile nella nottata di oggi ed è composto da 127 articoli in 66 pagine, e pertanto solo nelle prossime ore sarà possibile evidenziare tutte le norme che possono riguardare i liberi professionisti.
Come rappresentanza dei professionisti siamo riusciti ad ottenere un primo parziale risultato. In base all’art.44 “Fondo reddito di ultima istanza” sono stati stanziati 300 milioni nel cui ambito è incluso il “sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103”, ovvero, nel nostro caso, all’ENPAP. L’applicazione della norma è demandata a successivi Decreti.
Risulta inoltre la possibilità del bonus per il baby-sitting sino a 600 euro mensili (art.23 comma 8) in base alla individuazione dei beneficiari da parte delle Casse di Previdenza. A breve troverete un commento informativo completo sul Decreto sul sito CNOP.
Tuttavia il DL adesso va in Parlamento per la conversione ed in quel contesto il CNOP, unitamente agli altri Ordini, continuerà a farsi sentire per misure più favorevoli.
Inoltre il CNOP esprime il proprio sostegno a tutte le misure straordinarie di supporto al reddito che l’ENPAP vorrà adottare. A breve una nota di CNOP ed ENPAP, che troverete sul sito.
Il CNOP chiede al Governo di ricordarsi dei liberi professionisti, che sono impegnati – anche in modo generoso e solidale – in questa emergenza.
Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Dal D.L. 18/2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU il 17.3.2020, vengono estrapolate, e di seguito sinteticamente riportate, le principali disposizioni a favore dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra cui gli psicologi liberi professionisti.
In particolare, seguendo la sequenza numerica dei 127 articoli del decreto:
• Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting (art. 23 comma 9)
I genitori, liberi professionisti, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, hanno diritto a fruire di un bonus nel limite massimo complessivo di € 600,00 per l’acquisizione dei servizi di baby-sitting L’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
• Istituzione Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 44 comma 2)
E’ stato istituito un fondo di 300 milioni di euro per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, oltre che per quelli dipendenti, che in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività. Dovranno essere emanati uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota parte del fondo istituito di 300 milioni da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse di previdenza private.
• Fondo solidarietà mutui prima casa (art. 54 comma 1 lettera a))
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 61 comma 4)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
• Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 62 comma 7)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del professionista stesso da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 comma 1)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
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