Credito dâimposta sulle locazioni degli studi professionali ad utilizzo immediato
A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.
LâAgenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito dâimposta i soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nellâanno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dellâanno 2019.
Ai fini della modalitĂ di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dellâIva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).
Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito dâimposta è stabilito in misura percentuale pari al:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
Lâutilizzo dellâespressione âimmobili ad uso non abitativoâ, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito dâimposta fosse legato alla classificazione catastale dellâimmobile oggetto di locazione, escludendo quindi dallâagevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
LâAgenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purchĂŠ lâimmobile sia destinato allâesercizio abituale e professionale dellâattivitĂ di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti                    âpromiscuamenteâ allâesercizio dellâarte o professione e allâuso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sullâintero canone, bensĂŹ sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilitĂ di ammettere al credito dâimposta la sublocazione.
LâAgenzia menziona poi espressamente il coworking tra i âcontratti di servizi a prestazioni complesseâ che attribuiscono il diritto al credito dâimposta nella misura del 30%.
Il credito dâimposta potrĂ essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo â6920â, può essere ceduto al locatore come âscontoâ sul canone oppure potrĂ essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa allâanno 2020.
Leggi tuttoBonus 600 Euro anche ai neo iscritti allâEnpap negli anni 2019 o 2020
Il bonus di 600 Euro relativo al mese di marzo 2020 può essere riconosciuto anche in favore dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante lâanno 2019 o nei primi mesi dellâanno 2020, non possono vantare un reddito derivante dallâesercizio della professione in riferimento allâanno 2018.
Questo è quanto ha dichiarato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata negli scorsi giorni sul proprio sito internet.
Nel decreto interministeriale approvato lo scorso 28 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le regole di fruizione del bonus e che di fatto ha dato il via alla presentazione delle domande da parte dei professionisti, era previsto che lâindennitĂ fosse riconosciuta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nellâanno dâimposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata (cedolare secca), non superiore a 35.000 Euro, se lâattivitĂ sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito, nellâanno dâimposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca) compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, i quali abbiamo cessato o ridotto o sospeso la loro attivitĂ professionale in conseguenza dellâemergenza epidemiologica da Covid-19.
La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.
Con la pubblicazione della FAQ degli scorsi giorni, il Ministero del lavoro ha definitivamente chiarito che lâindennitĂ di 600 Euro può essere riconosciuta anche in favore di quei professionisti che, in quanto iscritti allâEnte previdenziale di appartenenza durante lâanno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per lâanno dâimposta 2018 un reddito derivante dallâesercizio della professione.
Permane comunque la condizione di aver percepito, sempre nellâanno 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000, ovvero compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro, come indicato dallâart. 1 del decreto del 28 marzo 2020.
Si ricorda che, in relazione al bonus di 600 Euro per il mese di marzo, le domande devono pervenire allâEnpap entro il prossimo 30 aprile.
In data 27 aprile lâEnpap ha tuttavia pubblicato sul proprio sito internet un comunicato attraverso il quale dichiara di aver erogato le prime 25.000 indennitĂ Covid-19 e di essere in attesa che il Ministero del lavoro le comunichi ufficialmente lâammontare dei fondi a lei spettanti prima di procedere allâerogazione di ulteriori bonus.
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