Replica dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte al Corriere di Novara
La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha inviato una richiesta di rettifica in riferimento ad una pubblicità di un Counselor apparsa sul Corriere di Novara in data 28/04/2016.
Qui sotto troverete il testo inviato al giornale.
Egr. Direttore,
in riferimento all’annuncio pubblicitario dal titolo “Counseling e Costellazioni Familiari. “Omissis” operatore accreditato da “Omissis” e “Omissis”, scuole ed associazioni di categoria” pubblicato giovedì 28 aprile 2016 sulle pagine da lei dirette, desideriamo fornire alcune precisazioni.
Il contenuto dell’articolo non solo risulta lesivo dell’immagine della professione di psicologo ma può anche indurre il lettore in inganno. Infatti come previsto dall’art. 2 D.Lgs., n. 145/2007, può essere definita ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.
È inoltre necessario precisare che non tutte le terapie psicologiche sono lunghe e che i metodi di cui parla il signor “Omissis” (counseling e costellazioni familiari) sono propri della cultura psicologica e da lì nascono e si sviluppano e come tali sono strumenti propri della professione dello psicologo.
Con riferimento proprio ai metodi citati dal signor “Omissis” e riportati nell’articolo di cui sopra, in questa sede ne approfittiamo per informarla di una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. 3 ter, n. 13020/2015) che, nel disporre la cancellazione dell’associazione Assocounselling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla L. 4/2013 (legge citata in calce all’articolo da voi pubblicato), ha accertato l’interferenza delle attività di counselling con quelle, di natura sanitaria, riservate al professionista psicologo.
Un’altra sentenza (16562/16) conferma il reato di abuso di professione di psicologo per un counselor non psicologo. Queste sentenze sanciscono definitivamente che tali tecniche sono riservate per legge come da legge 56/89 solo alla figura dello psicologo. Con conseguente possibilità per quest’ultimo di vedere tutelati i propri interessi, tanto in sede civile quanto in sede penale, in caso di abuso.
Certi di una vostro riscontro inviamo cordiali saluti.
Ordine degli Psicologi del Piemonte
Per i contribuenti forfetari spese dettagliate nella dichiarazione dei redditi
I contribuenti che nell’anno 2015 hanno adottato il regime forfetario, nella dichiarazione dei redditi a breve in scadenza, dovranno compilare un nuovo quadro, denominato “quadro RS”, attraverso il quale adempiere a tutta una serie di “obblighi informativi” conseguenti all’esonero dall’applicazione degli studi di settore previsto dalla legge istitutiva del regime agevolato (legge 190/2014). Il nuovo adempimento, non previsto specificatamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, emerge dalle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2016 (redditi 2015) e dalla recente circolare 9/E emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 4 aprile.
In particolare, tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo, dovranno indicare all’interno di questo nuovo quadro le seguenti informazioni:
– L’ammontare dei compensi corrisposti ad altri professionisti senza applicazione della relativa ritenuta d’acconto (esenzione prevista dalla legge istitutiva del regime agevolato). Le informazioni richieste per ciascun professionista pagato sono riferite unicamente al suo codice fiscale ed all’importo a quest’ultimo erogato.
– Il numero complessivo delle giornate retribuite ad eventuali lavoratori dipendenti del professionista in regime forfetario.
L’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal professionista forfetario per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica, i carburanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Alla luce di quanto sopra esposto, in controtendenza rispetto all’intento di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti minori, i professionisti in regime forfetario dovranno procedere ad un costante monitoraggio delle spese sostenute ed all’accurata conservazione della relativa documentazione contabile, anche se tali documenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito fiscale.
Considerato che tale adempimento informativo non è stato previsto direttamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, al fine di venire incontro ai contribuenti che non hanno provveduto a conservare le relative fatture d’acquisto nell’anno 2015, con la circolare 9/E del 4 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha previsto che i professionisti nel compilare il nuovo prospetto non devono fare riferimento ai costi realmente sostenuti ma unicamente a quelli per i quali gli stessi abbiano ricevuta la relativa documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale). Al fine del corretto adempimento del nuovo obbligo informativo, i contribuenti che si avvalgono della consulenza di un professionista per la redazione della relativa dichiarazione dei redditi, dovranno consegnare a quest’ultimo, oltre alle fatture emesse, anche tutti i documenti giustificativi dei costi inerenti l’attività professionale sostenuti nell’anno 2015.
Leggi tuttoRichiesta di rettifica al Direttore de La Repubblica
Egr. Direttore, in riferimento all’articolo dal titolo “Torino, muore per un melanoma curato con la psicoterapia. Medico a processo.”, pubblicato sulle pagine da lei dirette, desideriamo fornire alcune precisazioni.
Il titolo dell’articolo risulta fuorviante sia da un punto di vista scientifico che normativo. Non esiste infatti alcun metodo psicoterapico che utilizzi le sedicenti metodologie di cura di Hamer. Secondo quanto riporta il corpo dell’articolo, inoltre, il medico a cui si fa riferimento non ha alcuna specializzazione in psicoterapia.
La legge 56/89 dispone infatti che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato a una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento di laurea in psicologia o in medicina mediante corsi di specializzazioni almeno quadriennali.
Certi di una Vs. pronta rettifica porgiamo cordiali saluti.
Ordine degli Psicologi del Piemonte
Leggi tuttoPsicologia e cure palliative: censimento degli psicologi attivi
La SICP (Società Italiana di Cure Palliative sta promuovendo un Censimento Nazionale relativo agli psicologi operanti nelle Cure Palliative.
Questo progetto ha due importanti obiettivi:
– agevolare la conoscenza e comunicazione tra specialisti psicologi che operano nello stesso settore ma in aree geografiche diverse
– tracciare un profilo dei contesti di lavoro e collocazione dello psicologo all’interno delle reti di Cure Palliative.
Il numero degli psicologi iscritti alla SICP è cresciuto negli ultimi anni, ma la realtà delle Cure Palliative è molto eterogenea: pochi dei colleghi che si occupano di CP sono strutturati in aziende ospedaliere. La maggior parte degli psicologi lavora con Associazioni e Fondazioni. Diventa quindi importante la collaborazione con l’Ordine degli Psicologi delle varie Regioni per diffondere l’informazione relativa al Censimento.
Per partecipare al censimento, consultare o moduli allegati
Leggi tuttoCircolare Legge di Stabilità 2016 Legge 208/2015
La presente Circolare sintetizza le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, fornendo un quadro riassuntivo delle più importanti misure adottate in materia di agevolazioni fiscali, imposizione diretta ed indiretta, Irap e tributi locali.
Per una lettura più semplice e comprensiva, il lavoro è stato suddiviso in due parti:
1. Novità per le persone fisiche non titolari di Partita Iva;
2. Novità per i professionisti titolari di Partita Iva e per le Imprese.
Leggi tuttoSessualità e adolescenza
L’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza riporta dei dati molto chiari rispetto alle condotte sessuali dei giovani. Il 19% degli adolescenti ha rapporti completi prima dei 14 anni e il 73% dei ragazzi non conosce le principali malattie sessualmente trasmissibili.
La Società italiana di ginecologia e ostetricia ci propone un altro dato estremamente sconfortante: il 42% delle donne al di sotto dei 25 anni non utilizza metodi contraccettivi di nessun tipo nelle prime esperienze sessuali. I dati Istat del 2007 parlano di 273 interruzioni volontarie di gravidanza prima dei 14 anni e più di 10mila tra 15 e 19 anni. Inoltre Save the Children sottolinea che il 14% dei giovani manda in rete proprie foto di nudo e il dato peggiora se si pensa che di questo 14%, il 10% è composto da ragazzi con meno di 15 anni. Il bisogno di educazione sessuale e di educazione all’affettività è altissimo nella fascia di età 14 – 18 anni.
Il Reload Music Festival www.reloadmusicfestival.com ci è sembrata un’ottima occasione per avvicinare gli adolescenti torinesi, molto attratti dalla musica e ovviamente anche dalla sessualità. Con questo obiettivo l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha allestito uno stand all’interno della manifestazione con un gioco interattivo mediante il quale i ragazzi potranno sfidarsi ad un quiz, a colpi di telecomandi wireless, con domande che verteranno su temi quali: contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili, piacere e benessere sessuale ma anche amore, affetto, diritti, violazioni dei diritti e molto altro ancora.
Il premio? Un braccialetto con l’hashtag #sharesexemotions. Un modo divertente per dare loro piccole e semplici informazioni che davvero possono cambiare la qualità della loro vita sessuale e il loro futuro. Per tutta la durata della manifestazione, i giochi saranno gestiti da psicologi con una formazione specifica in sessuologia che saranno a disposizione dei ragazzi per spiegare meglio i contenuti oggetto del gioco.
L’obiettivo, come sempre, è quello di promuovere la figura professionale dello psicologo anche attraverso eventi rivolti ai più giovani. Infatti nello stand saranno messe a disposizione delle postazioni per poter effettuare una ricerca sul sito www.ordinepsicologi.piemonte.it utilizzando il servizio “cerca uno psicologo” per individuare eventualmente un professionista esperto in queste tematiche.
Leggi tuttoL’Ordine degli Psicologi prende posizione sulla stepchild adoption
“Il vero problema nel crescere in famiglie omogenitoriali, ciò che le differenzia dalle altre famiglie, è il contesto più o meno omofobico nel quale vivono. Questo, sì, fa la differenza. Per il resto, saranno buoni genitori, pessimi genitori, come lo possiamo essere tutti.”
Questa la posizione chiara del Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Alessandro Lombardo, in linea con quanto espresso nel dossier consegnato il 9 febbraio dagli psicologi italiani ai Senatori che si apprestano al voto sul DDL Cirinnà: un dossier molto accurato contenente i risultati degli studi condotti sul tema degli eventuali rischi che corrono i bambini cresciuti con genitori dello stesso sesso. In tutto oltre 70 lavori condotti dal 1972 al 2015 da diverse istituzioni ed equipe internazionali. Il dossier dimostra come non sia evidente alcuna connessione tra genere sessuale dei genitori e specifici disagi del minore.
“È innegabile che la decisione sul DDL Cirinnà sia politica. Ma è altrettanto innegabile che, una gran parte delle argomentazioni portate a favore della non approvazione del DDL – sono smentite da anni di ricerche scientifiche. Non esiste, se non nei codici culturali, un unico modello di famiglia. È chiaro quindi che il salto è culturale, del tipo di società che vogliamo e dobbiamo essere. Diventa altrimenti difficile comprendere tutto questo terrore che si è creato attorno a questo DDL”.
Leggi tuttoVaccini e processi psicologi alla base delle decisioni dei genitori
Angela Gallone (Responsabile Controllo Malattie Infettive e Vaccinazioni ASL TO 3)
Leggi tuttoAcquisto beni strumentali: ammortamenti maggiorati del 40%
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale rivolta alle imprese ed ai professionisti titolari di partita iva atta ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati anche mediante contratti di leasing.
Nello specifico, l’agevolazione consiste nel riconoscimento in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto del bene strumentale ai fini della deducibilità fiscale delle sue quote di ammortamento o dei relativi canoni di leasing.
In altri termini, in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre fiscalmente una quota di costo aggiuntiva rispetto alle ordinarie quote di ammortamento o ai relativi canoni di leasing, pari al 40% del costo stesso, arrivando così a dedurre fiscalmente al termine del periodo di ammortamento o del contratto di leasing il 140% del prezzo di acquisto del bene.
L’incremento del costo fiscale del bene comporta un notevole risparmio d’imposta sia in termini di Irpef (per le persone fisiche) sia in termini di Ires (per le società di capitali). L’agevolazione non trova applicazione ai fini Irap.
E’ agevolato solo ed esclusivamente l’acquisto di beni strumentali volti all’esercizio dell’attività professionale, ossia di beni che vengono utilizzati dal professionista per l’esercizio della propria professione. E’ opportuno sottolineare che tra i beni strumentali all’esercizio dell’attività professionale rientra anche l’autovettura, naturalmente rispettando la limitata deducibilità fiscale prevista per questa tipologia di bene.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in:
– Beni immateriali (per esempio i software);
– Beni usati;
Per espressa previsione normativa, sono inoltre esclusi dall’agevolazione tutti gli acquisti di:
– Beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%;
– Gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Secondo un parere espresso dall’Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2016, l’agevolazione troverebbe applicazione anche all’acquisto di beni strumentali da parte dei professionisti aderenti al “Regime dei contribuenti minimi”, mentre non troverebbe applicazione con riferimento agli acquisti effettuati dai professionisti aderenti al “Regime forfettario”.
Si evidenzia che il “regime dei contribuenti minimi” non prevede il processo di ammortamento per i beni strumentali ed il relativo costo viene interamente dedotto nell’anno di acquisto del bene. Questo implica che il professionista, aderente a tale regime, acquistando un bene strumentale del valore di Euro 100,00, potrà dedursi fiscalmente nell’anno di sostenimento della spesa l’importo di Euro 140,00.
Attendiamo tuttavia un’ulteriore circolare esplicativa di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Acconto Enpap 2015
Il prossimo 1° marzo 2016 scade il termine per il versamento dell’acconto dei contributi previdenziali Enpap relativi al reddito professionale 2015. Normalmente l’acconto dovuto viene determinato con il cosiddetto “metodo storico”, ossia viene quantificato in una percentuale pari al 70% dei contributi dovuti sulla base del reddito professionale conseguito nell’anno 2014. Per visionare l’acconto calcolato su base storica e sufficiente accedere alla propria area riservata del sito Enpap, nella sezione Posizione Contributiva, Calcolo acconto metodo storico.
In alternativa alla modalità di calcolo con il “metodo storico”, qualora nel corso dell’anno 2015 il reddito percepito si sia ridotto rispetto all’anno precedente (2014), è possibile quantificare l’acconto con il cosiddetto “metodo previsionale”. In tal caso l’acconto dovuto viene quantificato in una percentuale pari al 70% dei contributi calcolati sul reddito professionale presunto per l’anno 2015. Anche per la definizione dell’acconto con il “metodo previsionale” è sufficiente accedere alla propria area riservata del sito Enpap, nella sezione Posizione Contributiva, Calcolo acconto metodo previsionale. In questo caso il sistema, al fine di procedere al calcolo dell’acconto, richiederà l’inserimento di due dati:
1. Reddito netto presunto per l’anno 2015;
2. Corrispettivi lordi presunti per l’anno 2015.
In caso di quantificazione dell’acconto su base previsionale, si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale al fine di definire correttamente il reddito presunto per l’anno 2015. Qualora infatti il reddito professionale per l’anno 2015 venga sottostimato, si rischia di versare l’acconto in misura insufficiente. E’ opportuno evidenziare che a partire dal mese di luglio 2015, grazie ad un accordo sottoscritto tra l’Enpap e l’Agenzia delle Entrate, è possibile versare i contributi dovuti tramite il modello F24, in alternativa al tradizionale bollettino MAV.
Attraverso l’utilizzo del modello F24 è possibile compensare quanto dovuto a titolo di acconto Enpap con eventuali crediti fiscali vantati verso l’Erario (Irpef, Irap, Iva, ecc.).
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