Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute
Negli ultimi mesi, la disciplina sullâobbligo vaccinale per la prevenzione dallâinfezione da SARS-CoV-2, prevista dallâart. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni nella L 76/2021, è stata oggetto di interventi interpretativi da parte del Ministero della Salute.
Alla luce dellâincertezza applicativa ingenerata, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interpellare il Ministero della Salute affinchĂŠ valuti la possibilitĂ di una revisione della propria interpretazione del suddetto dettato normativo.
Comâè noto, lâart. 4 del DL n. 44/21 ha stabilito che lâinosservanza dellâobbligo vaccinale da parte della/del professionista sanitaria/o comporta la sospensione â fino allâassolvimento degli adempimenti vaccinali – dal diritto di svolgere prestazioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 6 del predetto art. 4 attribuisce allâAzienda Sanitaria Locale di residenza della/del professionista sanitaria/o il compito di accertare la mancata osservanza dellâobbligo vaccinale, cui consegue per legge la sospensione del professionista inadempiente, a far data dalla notifica dellâatto di accertamento disposto dellâAzienda Sanitaria Locale.
LâattivitĂ dellâOrdine, cosĂŹ come stabilito dallâart. 4 comma 7 del DL n. 44/21 e come confermato dalla nota del Ministero della Salute del 17/06/2021 (DGPROF/V prot. 0032479-P), consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione allâinteressata/o della sospensione derivante per legge dallâatto di accertamento dellâASL. LâOrdine quindi eĚ estraneo allâintero procedimento di accertamento che la normativa pone in capo, ai sensi dellâart. 4 comma 6 del D.L. 44/2021 allâAzienda Sanitaria Locale.
 Si precisa che si tratta di una sospensione cautelare, che scaturisce per legge dallâaccertamento effettuato dallâazienda sanitaria locale e, dunque, non di natura disciplinare.
 Parimenti, è lâASL di riferimento, con proprio atto, a revocare la sospensione a seguito della comunicazione, da parte della/del professionista, alla stessa ASL, dellâavvenuta vaccinazione o di trasmissione dellâattestazione di esonero dallâobbligo vaccinale da parte del MMG o di prenotazione della vaccinazione (artt. 5 e 9 del D.L. n.44/2021).
Soltanto lâASL può revocare la sospensione dalla stessa disposta. Anche in tale caso, lâattivitĂ dellâOrdine consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione allâinteressata/o della revoca disposta dallâAzienda Sanitaria.
 A seguito dei diversi quesiti da parte di alcune Federazioni professionali in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui allâart. 4 del DL 44/21, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto con la nota del 22/09/2021 (DGPROF/V prot. 0047627-P), precisando che âdallâatto di accertamento da parte della ASL dellâinosservanza dellâobbligo vaccinale, cui consegue lâannotazione nellâAlbo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dallâesercizio dellâattivitĂ professionale sanitaria tout courtâ, dunque, non limitata alle attivitĂ a contatto con le persone.
Stante l’interpretazione piĂš restrittiva del dettato normativo di cui allâart. 4 del DL 44/21 e i conseguenti svariati profili controversi, lâOPP, come indicato in premessa – pur rivestendo, per legge, un mero ruolo di presa dâatto degli accertamenti delle Aziende Sanitarie â, intende interpellare il Ministero della Salute, al fine di poter ottenere un chiarimento definitivamente dirimente sul tenore applicativo della norma e di dare, di conseguenza, una risposta chiara e definitiva alle proprie Iscritte e Iscritti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione di detta normativa.
S tiene a precisare, infine, che il CNOP ha richiesto al Garante per la Protezione dei dati personali una risposta in merito alla liceitaĚ di rendere visibile o meno nella consultazione pubblica il dato di sospensione del sanitario ai sensi del DL 44/2021, che evidenzia lâinosservanza dellâobbligo vaccinale del sanitario, di conseguenza ci atterremo alle indicazioni che saranno date dal Garante.
IN SINTESI:
LâORDINE NON SOSPENDE MA PRENDE ATTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALLâASL.
LâORDINE NON REVOCA LA SOSPENSIONE MA PRENDE ATTO DELLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALLâASL.